Art. 13
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 4 lug 2017
Comunicazione di informazioni
1. Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'.
2. Gli Stati partecipanti trasmettono alla Commissione, tramite PRIMA-IS, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di PRIMA.
3. La Commissione inserisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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