Art. 13

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 4 lug 2017
Comunicazione di informazioni 1.   Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'. 2.   Gli Stati partecipanti trasmettono alla Commissione, tramite PRIMA-IS, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di PRIMA. 3.   La Commissione inserisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all'.
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Comunicazione di informazioni (Art. 13 Decisione (UE) 2017/1324) — Testo vigente | Portale Normativo