Art. 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 4 lug 2017
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   PRIMA-IS garantisce al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, che siano necessarie per effettuare gli audit. 3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio (9) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati, direttamente o indirettamente, a norma della presente decisione. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, PRIMA-IS, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali audit e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione di sovvenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti interessate l'accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, di PRIMA-IS, della Corte dei conti e dell'OLAF. 5.   Nell'attuare PRIMA, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di eventuali importi di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
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Tutela degli interessi finanziari dell'Unione (Art. 11 Decisione (UE) 2017/1324) — Testo vigente | Portale Normativo