Art. 5
Obiettivi specifici applicabili alle STI WAG
In vigore dal 8 giu 2017
Obiettivi specifici applicabili alle STI WAG
1. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 16, della direttiva (UE) 2016/797, il regolamento (UE) n. 321/2013 («STI WAG») comprende i veicoli che devono essere autorizzati e che sono destinati ad operare sulle reti ferroviarie dell'Unione con uno scartamento di 1 520 mm.
2. Sono riviste le disposizioni delle STI WAG relative ai sistemi con scartamento variabile automatico, anche in termini di specifiche tecniche e procedure di valutazione della conformità.
3. Le STI WAG includono disposizioni volte ad aumentare la flessibilità e l'efficienza nella composizione del treno e nello sviluppo del trasporto intermodale. Ove opportuno sono incluse disposizioni relative all'accoppiamento automatico.
4. Le STI WAG garantiscono la coerenza e l'assenza di sovrapposizioni con i regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose («RID») per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili ai veicoli. L'inclusione della funzione di rilevamento del deragliamento è considerata in termini di requisiti tecnici, aspetti operativi e procedure di valutazione della conformità.
5. Le STI WAG includono requisiti volti a migliorare l'identificazione dei carri merci. È incluso, se del caso, l'uso di tecnologie contactless e delle relative norme.
6. Le STI WAG tengono conto dei cambiamenti nell'ambito della procedura d'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili di cui agli articoli da 20 a 26 della direttiva (UE) 2016/797, compresi i controlli da effettuare prima del primo utilizzo dei veicoli autorizzati di cui all', paragrafo 3, punto i), e all'articolo 23 di detta direttiva.
Storico versioni
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