Art. 3

Obiettivi specifici comuni

In vigore dal 8 giu 2017
Obiettivi specifici comuni 1.   Le STI contemplano l'intero sistema ferroviario dell'Unione in modo da evitare duplicazioni, garantiscono una corrispondenza più diretta tra sottosistemi, requisiti essenziali e STI, e consentono una definizione più coerente delle strategie di applicazione delle STI. A tal fine si elaborano diversi scenari possibili insieme alle valutazioni d'impatto corrispondenti. 2.   L'ambito geografico e tecnico di ciascuna STI è rivisto al fine di tener conto dei requisiti di cui all', paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2016/797. 3.   Le STI sono riviste, se del caso, al fine di garantire l'equilibrio corretto tra un approccio basato sulle regole e un approccio basato sul rischio. 4.   La corrispondenza tra i parametri fondamentali e i requisiti essenziali applicabili, nonché le interfacce con gli altri sottosistemi, sono rivisti per ciascuna STI. 5.   Le STI comprendono, se del caso, disposizioni che: a) tengono conto dei possibili effetti sulle altre STI e delle interfacce con esse e con pertinenti strategie, politiche e normative dell'Unione esistenti e garantiscono la coerenza tra esse; ogniqualvolta possibile le STI preservano le disposizioni in vigore volte a eliminare gli ostacoli tecnici all'interoperabilità; b) tengono conto degli sviluppi del sistema ferroviario dell'Unione e delle relative attività di ricerca e di innovazione, e li integrano quando essi raggiungono un adeguato livello di maturità; c) chiudono le questioni tuttora aperte; d) tengono conto dell'evoluzione dei requisiti tecnici applicabili nelle reti con scartamento di 1 520 mm dei paesi terzi; e) armonizzano le definizioni, in aggiunta a quelle elencate nella direttiva (UE) 2016/797, tra le STI; f) integrano i riferimenti alle norme e agli altri documenti tecnici che evolvono regolarmente in modo da consentirne il rapido aggiornamento; g) rivedono il numero dei componenti di interoperabilità e, se del caso, lo aumentano; h) indicano se gli organismi di valutazione della conformità che erano già stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI devono essere nuovamente notificati e se è possibile applicare un processo di notifica semplificato; in ogni caso sono specificate le relative condizioni applicabili; i) tengono conto delle migliori prassi del settore e rivedono la scelta dei moduli prescritti nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità; j) riducono il rischio di deragliamento e l'impatto sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente in caso di deragliamento; k) nel considerare le soluzioni possibili alle questioni connesse alla sicurezza, tengono conto di tutte le possibili cause, comprese, per quanto possibile, quelle collegate a incidenti di sicurezza (security), senza compromettere la sicurezza o l'interoperabilità; l) migliorano l'efficienza energetica dei sottosistemi pertinenti. 6.   Le STI relative ai sistemi di informazione e di comunicazione tengono conto dei requisiti delle architetture open source e open data. 7.   È chiarita l'applicazione dei moduli per la valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità, compresa la possibile revisione del contenuto dei capitoli pertinenti delle STI e la necessità di moduli nuovi o rivisti ad hoc o la migrazione verso moduli standard di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20). A tal fine è effettuato uno studio che indica: i) ruoli e responsabilità delle parti interessate che intervengono nelle procedure di valutazione della conformità; ii) un ambito di applicazione esteso al fine di includere anche le procedure di valutazione della conformità relative alle norme tecniche nazionali notificate; iii) gli elementi delle procedure di cui al punto ii), compreso il contenuto del fascicolo tecnico e la sequenza delle fasi di valutazione; iv) i modelli dei certificati di verifica e il relativo periodo di validità nel caso di certificazione in conformità alla STI pertinente o alle norme nazionali; v) le condizioni alle quali i componenti di interoperabilità possono essere certificati conformemente alle STI abrogate; vi) gli elementi della sorveglianza e degli audit di rinnovo ove si applichi una valutazione basata su sistemi di gestione della qualità, comprese le condizioni alle quali possono essere effettuate visite senza preavviso presso i locali del richiedente.
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Obiettivi specifici comuni (Art. 3 Decisione (UE) 2017/1474) — Testo vigente | Portale Normativo