Art. 1

In vigore dal 29 mag 2017
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 è così modificata: 1) all', la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) ha un costo totale di almeno 1 000 000 di EUR;» 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Non si applicano diritti per il trattamento delle domande.»; 3) la sezione 4 dell'allegato è soppressa.
Storico versioni

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eli:dec_impl:2017:919:oj#art-1

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