Art. 1
In vigore dal 29 mag 2017
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 è così modificata:
1)
all', la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) ha un costo totale di almeno 1 000 000 di EUR;»
2)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Non si applicano diritti per il trattamento delle domande.»;
3)
la sezione 4 dell'allegato è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:919:oj#art-1