Art. 2
Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo
In vigore dal 23 mag 2017
Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo
Le decisioni delegate ai sensi dell', paragrafo 3, della decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) sono adottate dal direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III ovvero, se il direttore generale non è disponibile, dal vice direttore generale e da uno dei seguenti capi di unità operative:
a)
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
b)
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o
c)
se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:937:oj#art-2