Art. 2 · Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo

Art. 2

Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo

In vigore dal 23 mag 2017
Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo Le decisioni delegate ai sensi dell', paragrafo 3, della decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) sono adottate dal direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III ovvero, se il direttore generale non è disponibile, dal vice direttore generale e da uno dei seguenti capi di unità operative: a) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I; b) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o c) se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.
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