Art. 3
Uso di criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati
In vigore dal 17 mag 2017
Uso di criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati
1. Gli Stati membri usano i criteri primari e le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati a essi connessi di cui all'allegato per attuare la presente decisione. Tuttavia, in base alla valutazione iniziale e ai successivi aggiornamenti di cui all' e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri possono non ritenere opportuno usare uno o più criteri primari in circostanze debitamente giustificate. In tali casi, gli Stati membri forniscono alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.
In base all'obbligo di cooperazione regionale di cui agli della direttiva 2008/56/CE, uno Stato membro informa gli altri Stati membri che condividono la stessa regione o sottoregione marittima prima di decidere di non usare un criterio primario conformemente alle disposizioni del primo comma.
2. I criteri secondari e relative norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati riportati nell'allegato sono usati a integrazione di un criterio primario o qualora l'ambiente marino rischi di non conseguire o non preservare il buono stato ecologico per quel particolare criterio. L'uso di un criterio secondario è deciso da ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti specificato nell'allegato.
3. Se la presente decisione non fissa criteri, norme metodologiche, specifiche o metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri si basano, ove possibile e opportuno, su strumenti sviluppati a livello internazionale, regionale o sottoregionale, ad esempio quelli concordati nelle pertinenti convenzioni marittime regionali.
4. Fino a quando non siano fissati elenchi di elementi dei criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione a livello unionale, internazionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri possono avvalersi di strumenti stabiliti a livello nazionale, fatto salvo il conseguimento della cooperazione regionale di cui agli della direttiva 2008/56/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:848:oj#art-3