Art. 1
Oggetto
In vigore dal 17 mag 2017
Oggetto
La presente decisione stabilisce:
a)
criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare quando definiscono una serie di requisiti per il buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, in base agli allegati I e III e con riferimento alla valutazione iniziale effettuata a norma dell', paragrafo 1, della direttiva suddetta, per valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva suddetta;
b)
specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che gli Stati membri devono usare quando elaborano i programmi di monitoraggio coordinati di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 della stessa direttiva;
c)
il calendario per la definizione di valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale;
d)
l'obbligo di comunicazione degli elementi dei criteri, dei valori di soglia e delle norme metodologiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2017:848:oj#art-1