Art. 3
Definizioni
In vigore dal 16 mag 2017
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«allevamento di bovini», un allevamento avente una produzione annuale di azoto nell'effluente di allevamento superiore a 300 kg, di cui almeno due terzi derivati dal bestiame;
b)
«prato», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea;
c)
«coltura intercalata da praticoltura», cereali insilati, mais insilato, orzo primaverile oppure orzo primaverile e piselli, da intercalare con praticoltura prima o dopo il raccolto;
d)
«colture con elevato assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate», una delle seguenti colture:
i)
praticoltura;
ii)
colture miglioratrici intercalate da praticoltura;
iii)
barbabietole destinate a foraggio;
iv)
colture intercalate da praticoltura;
e)
«profilo del suolo», lo strato di suolo fino a una profondità di 0,90 metri o al livello medio più elevato delle acque sotterranee, se tale livello è a una profondità inferiore a 0,90 cm dalla superficie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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