Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 mag 2017
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «allevamento di bovini», un allevamento avente una produzione annuale di azoto nell'effluente di allevamento superiore a 300 kg, di cui almeno due terzi derivati dal bestiame; b) «prato», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea; c) «coltura intercalata da praticoltura», cereali insilati, mais insilato, orzo primaverile oppure orzo primaverile e piselli, da intercalare con praticoltura prima o dopo il raccolto; d) «colture con elevato assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate», una delle seguenti colture: i) praticoltura; ii) colture miglioratrici intercalate da praticoltura; iii) barbabietole destinate a foraggio; iv) colture intercalate da praticoltura; e) «profilo del suolo», lo strato di suolo fino a una profondità di 0,90 metri o al livello medio più elevato delle acque sotterranee, se tale livello è a una profondità inferiore a 0,90 cm dalla superficie.
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