Art. 4

Certificazione dei risparmi di CO2

In vigore dal 5 mag 2017
Certificazione dei risparmi di CO2 1.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata attraverso l'uso del generatore-starter efficiente a 12 V di cui all', paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato della presente decisione. 2.   Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti con più generatori-starter efficienti a 12 V per una stessa versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei generatori-starter sottoposti a prova consente il risparmio di CO2 minore e ne registra il valore nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
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