Art. 3
Domanda di certificazione dei risparmi di CO2
In vigore dal 5 mag 2017
Domanda di certificazione dei risparmi di CO2
1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti con uno o più generatori-starter efficienti a 12 V destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 dotati di motore a combustione interna convenzionale solo se ciascun generatore-starter soddisfa le seguenti condizioni:
a)
se la massa del generatore-starter efficiente a 12 V non supera la massa di 7 kg dell'alternatore di riferimento, l'efficienza della funzione di generatore, determinata in conformità all'allegato, è almeno pari al:
i)
73,8 % per i veicoli a benzina;
ii)
73,4 % per i veicoli a benzina turbo;
iii)
74,2 % per i veicoli diesel;
oppure
b)
se la massa del generatore-starter a 12 V è superiore alla massa dell'alternatore di riferimento di cui al punto a), si tiene conto della massa in eccesso conformemente alla formula 10 di cui all'allegato e detta massa in eccesso rispetta la soglia minima di riduzione di 1 g CO2/km di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
La massa in eccesso è verificata e confermata nella relazione di verifica da presentare all'autorità di omologazione insieme con la domanda di certificazioni.
2. La domanda di certificazione dei risparmi ottenuti con uno o più generatori-starter efficienti a 12 V è accompagnata da una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, attestante la conformità del generatore-starter efficiente a 12 V alle condizioni di cui al paragrafo 1 e recante verifica e conferma della massa dei generatori-starter a 12 V.
3. L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se il generatore-starter o i generatori-starter efficienti a 12 V non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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