Art. 6

Dichiarazione di cessato allarme

In vigore dal 13 feb 2017
Dichiarazione di cessato allarme Qualora cessino di sussistere le condizioni che hanno giustificato la sua notifica a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, l'allarme è dichiarato cessato da parte dello Stato membro che lo ha notificato, o dalla Commissione nel caso in cui sia stata quest'ultima a notificarlo. Un allarme cessa soltanto dopo che tutti gli Stati membri interessati dall'allarme hanno convenuto sulla sua cessazione.
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