Art. 3

Notifica delle importazioni

In vigore dal 3 feb 2017
Notifica delle importazioni Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo alle quantità di partite del legno specificato importate durante l'anno in questione in conformità alla presente decisione.
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Notifica delle importazioni (Art. 3 Decisione (UE) 2017/204) — Testo vigente | Portale Normativo