Art. 3
Notifica delle importazioni
In vigore dal 3 feb 2017
Notifica delle importazioni
Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo alle quantità di partite del legno specificato importate durante l'anno in questione in conformità alla presente decisione.
Storico versioni
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