Art. 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In vigore dal 3 feb 2017
Autorizzazione a prevedere una deroga In deroga all', paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legno di Fraxinus L. originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato (di seguito: «legno specificato») che, prima del suo trasporto al di fuori degli Stati Uniti d'America, risulta conforme alle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.
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Autorizzazione a prevedere una deroga (Art. 1 Decisione (UE) 2017/204) — Testo vigente | Portale Normativo