Art. 1
In vigore dal 1 feb 2017
La decisione 2010/166/UE è così modificata:
1.
L' è sostituito dal seguente:
«
La presente decisione ha l'obiettivo di armonizzare le condizioni tecniche di messa a disposizione e uso efficiente delle bande di frequenza 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz e 2 600 MHz per i sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nelle acque territoriali dell'Unione.».
2.
L' è così modificato:
a)
il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
“servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)”, i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all', lettera c), della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), forniti da un'impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema soggetto all'articolo 3 senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri;
(*1) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).»;"
b)
il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7.
“stazione base ricetrasmittente marittima (BTS marittima)”, una stazione mobile a picocelle a bordo di una nave che supporta i servizi GSM, LTE o UMTS conformemente all'allegato della presente decisione;»;
c)
sono aggiunti i seguenti punti:
«8.
“bande 1 900/2 100 MHz”, la banda 1 920-1 980 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 2 110-2 170 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);
9.
“banda 2 600 MHz”, la banda 2 500-2 570 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 2 620-2 690 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);
10.
“sistema LTE”, rete di comunicazione elettronica quale definita nell'allegato della decisione di esecuzione della Commissione 2011/251/UE (*2);
11.
“sistema UMTS”, rete di comunicazione elettronica quale definita nell'allegato della decisione di esecuzione 2011/251/UE.
(*2) Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 106 del 27.4.2011, pag. 9).»."
3.
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono a disposizione almeno 2 MHz di spettro in direzione uplink e 2 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 900 e/o dei 1 800 MHz per i sistemi GSM che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali.
2. Il prima possibile e al più tardi entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili 5 MHz di spettro in direzione uplink e 5 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 1 900/2 100 MHz per i sistemi UMTS e nelle bande dei 1 800 e 2 600 MHz per i sistemi LTE che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato.».
4.
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Gli Stati membri tengono sotto osservazione l'uso delle bande di frequenza da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni di cui all'articolo 3 e i casi di interferenze dannose.».
5.
L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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