Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 feb 2017
La decisione 2010/166/UE è così modificata: 1. L' è sostituito dal seguente: « La presente decisione ha l'obiettivo di armonizzare le condizioni tecniche di messa a disposizione e uso efficiente delle bande di frequenza 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz e 2 600 MHz per i sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nelle acque territoriali dell'Unione.». 2. L' è così modificato: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. “servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)”, i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all', lettera c), della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), forniti da un'impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema soggetto all'articolo 3 senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri; (*1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).»;" b) il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. “stazione base ricetrasmittente marittima (BTS marittima)”, una stazione mobile a picocelle a bordo di una nave che supporta i servizi GSM, LTE o UMTS conformemente all'allegato della presente decisione;»; c) sono aggiunti i seguenti punti: «8. “bande 1 900/2 100 MHz”, la banda 1 920-1 980 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 2 110-2 170 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente); 9. “banda 2 600 MHz”, la banda 2 500-2 570 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 2 620-2 690 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente); 10. “sistema LTE”, rete di comunicazione elettronica quale definita nell'allegato della decisione di esecuzione della Commissione 2011/251/UE (*2); 11. “sistema UMTS”, rete di comunicazione elettronica quale definita nell'allegato della decisione di esecuzione 2011/251/UE. (*2)  Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 106 del 27.4.2011, pag. 9).»." 3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   Gli Stati membri mettono a disposizione almeno 2 MHz di spettro in direzione uplink e 2 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 900 e/o dei 1 800 MHz per i sistemi GSM che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali. 2.   Il prima possibile e al più tardi entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili 5 MHz di spettro in direzione uplink e 5 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 1 900/2 100 MHz per i sistemi UMTS e nelle bande dei 1 800 e 2 600 MHz per i sistemi LTE che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato.». 4. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri tengono sotto osservazione l'uso delle bande di frequenza da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni di cui all'articolo 3 e i casi di interferenze dannose.». 5. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
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