Art. 1

Autorizzazione

In vigore dal 30 gen 2017
Autorizzazione 1.   Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, la Repubblica ceca e la Spagna possono certificare fino al 31 dicembre 2022 le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova d'insetto, delle specie elencate nell'allegato condizionatamente al rispetto delle disposizioni dell', dell' e dell', paragrafo 1. 2.   Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, il Belgio e la Francia possono certificare fino al 31 dicembre 2018 le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova d'insetto, delle specie elencate nell'allegato condizionatamente al rispetto delle disposizioni dell', dell' e dell', paragrafo 1.
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