Art. 4
Disposizioni in materia di etichettatura
In vigore dal 30 gen 2017
Disposizioni in materia di etichettatura
1. Oltre alle informazioni prescritte dall', paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati dalla Repubblica ceca e dalla Spagna riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione — certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2022».
Oltre alle informazioni prescritte dall', paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati dal Belgio e dalla Francia riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione — certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2018».
2. In presenza di un documento d'accompagnamento a norma dell', paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 possono essere limitate alla dicitura «Prodotto in campo». In tal caso, oltre alle informazioni prescritte dall', paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, il documento d'accompagnamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base interessati contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.
3. Oltre alle informazioni prescritte dall', paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta di tutti i materiali di propagazione di base e di tutte le piante da frutto di base e di tutti i materiali di propagazione certificati e di tutte le piante da frutto certificate propagate da piante madre di pre-base e da materiali di pre-base certificati ai sensi della presente decisione riporta l'indicazione: «Ottenuto da materiali prodotti in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione».
4. In presenza di un documento d'accompagnamento a norma dell', paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 3 possono essere limitate alla dicitura «Ottenuto da materiali prodotti in campo». In tal caso, oltre alle informazioni prescritte dall', paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, il documento d'accompagnamento di tutti i materiali di propagazione di base e di tutte le piante da frutto di base e di tutti materiali di propagazione certificati e di tutte le piante da frutto certificate propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base certificati ai sensi della presente decisione riporta l'indicazione di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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