Art. 7
In vigore dal 25 gen 2017
In deroga all', le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono essere presentate sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2010/18/CE o dei criteri stabiliti nella presente decisione.
Le licenze Ecolabel UE attribuite in base ai criteri stabiliti nella decisione 2010/18/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni
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