Art. 3

In vigore dal 25 gen 2017
Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» quale definito all' della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici Ecolabel UE, nonché le relative prescrizioni di valutazione e verifica di cui all'allegato della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2017/176 — Testo vigente | Portale Normativo