Art. 11

Responsabili della sicurezza informatica a livello locale (LISO)

In vigore dal 10 gen 2017
Responsabili della sicurezza informatica a livello locale (LISO) In relazione alla sicurezza informatica, il LISO: a) identifica in modo proattivo e informa i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e gli altri ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione in materia di sicurezza informatica; b) collabora in merito a temi che riguardano la sicurezza informatica nei servizi della Commissione con la direzione generale dell'Informatica nell'ambito della rete LISO; c) partecipa alle riunioni periodiche dei LISO; d) mantiene una visione globale del processo di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni e dell'elaborazione e attuazione di piani di sicurezza dei sistemi informatici; e) fornisce consulenze ai proprietari dei dati, ai proprietari dei sistemi e ai capi dei servizi della Commissione su temi che riguardano la sicurezza informatica; f) collabora con la direzione generale dell'Informatica per diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza informatica e propone programmi specifici di sensibilizzazione e formazione; g) riferisce sulla sicurezza informatica e segnala le carenze e i miglioramenti al capo dei servizi della Commissione. I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.
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