Art. 10
Proprietari dei dati
In vigore dal 10 gen 2017
Proprietari dei dati
1. Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione e risponde direttamente per la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del set di dati.
2. In relazione ai set di dati, il proprietario dei dati:
a)
garantisce che tutti i set di dati sotto la sua responsabilità siano adeguatamente classificati in conformità alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444;
b)
definisce le esigenze di sicurezza delle informazioni e ne informa i rispettivi proprietari dei sistemi;
c)
partecipa alla valutazione del rischio per il CIS;
d)
trasmette eventuali controversie non risolvibili tra il proprietario dei dati e il proprietario del sistema al capo del servizio della Commissione;
e)
comunica gli incidenti di sicurezza informatica conformemente all'.
3. I proprietari dei dati possono formalmente delegare alcuni o tutti i loro compiti in materia di sicurezza informatica, ma restano responsabili di quanto specificato al presente articolo.
I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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