Art. 10

Proprietari dei dati

In vigore dal 10 gen 2017
Proprietari dei dati 1.   Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione e risponde direttamente per la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del set di dati. 2.   In relazione ai set di dati, il proprietario dei dati: a) garantisce che tutti i set di dati sotto la sua responsabilità siano adeguatamente classificati in conformità alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444; b) definisce le esigenze di sicurezza delle informazioni e ne informa i rispettivi proprietari dei sistemi; c) partecipa alla valutazione del rischio per il CIS; d) trasmette eventuali controversie non risolvibili tra il proprietario dei dati e il proprietario del sistema al capo del servizio della Commissione; e) comunica gli incidenti di sicurezza informatica conformemente all'. 3.   I proprietari dei dati possono formalmente delegare alcuni o tutti i loro compiti in materia di sicurezza informatica, ma restano responsabili di quanto specificato al presente articolo. I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.
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Proprietari dei dati (Art. 10 Decisione (UE) 2017/46) — Testo vigente | Portale Normativo