Art. 3

In vigore dal 10 gen 2017
1.   Il piano di ristrutturazione del gruppo Areva, così come comunicato dalla Francia, deve essere attuato integralmente. 2.   La Francia deve presentare alla Commissione delle relazioni semestrali sulla corretta attuazione del piano di ristrutturazione, sulla posizione del gruppo Areva nei mercati nei quali opera e sugli impegni assunti dalla Francia nel quadro della presente decisione. Tali relazioni devono essere fornite per tutto il periodo di ristrutturazione a partire dalla data di notifica della presente decisione. La prima relazione dovrà pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della presente decisione. 3.   La Francia deve informare la Commissione non appena si concretizzi uno dei due eventi di cui all', lettera a), della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2017/1021 — Testo vigente | Portale Normativo