Art. 2
In vigore dal 10 gen 2017
L'attuazione dell'aiuto di cui all' della presente decisione è subordinata all'ottenimento:
a)
della conclusione dell'ASN sui risultati del programma di giustificazione relativi alla problematica della segregazione di carbonio individuata nelle parti del contenitore del reattore EPR del progetto Flamanville 3, senza che detta conclusione metta in discussione l'idoneità al servizio delle parti del contenitore a causa di detta segregazione oppure, in alternativa, la decisione di EDF, notificata al gruppo Areva in vista della cessione di Nouvel Areva NP, di eliminare la clausola sospensiva relativa al reattore EPR del progetto Flamanville 3 per quanto riguarda la segregazione di carbonio identificata nelle parti del contenitore di tale reattore;
b)
l'autorizzazione da parte della Commissione dell'operazione di concentrazione tra EDF e Nouvel Areva NP.
Storico versioni
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