Art. 23
Continuità
In vigore dal 21 dic 2016
Continuità
Le norme e i regolamenti adottati per l'attuazione della decisione 2013/189/PESC restano in vigore ai fini dell'attuazione della presente decisione, a condizione che siano compatibili con le disposizioni della presente decisione e finché non sono modificati o abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:2382:oj#art-23