Art. 21

Collaborazione

In vigore dal 21 dic 2016
Collaborazione L'AESD collabora, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche, con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti nazionali di formazione e di istruzione di paesi terzi, in particolare, ma non esclusivamente, quelli di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:2382:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Collaborazione (Art. 21 Decisione (UE) 2016/2382) — Testo vigente | Portale Normativo