Art. 18

Attuazione di progetti

In vigore dal 21 dic 2016
Attuazione di progetti 1.   L'AESD può chiedere di partecipare a progetti di ricerca o di altro tipo nel settore della PESC. L'AESD può agire in qualità di coordinatore o di membro del progetto. Il capo dell'AESD può far parte del «comitato consultivo» di un tale progetto. Può delegare tale compito a uno dei presidenti delle configurazioni del consiglio esecutivo o a un membro del segretariato dell'AESD. 2.   I contributi provenienti da detti progetti devono essere visibili nel bilancio (rettificativo) dell'AESD, avere una destinazione specifica ed essere utilizzati conformemente ai compiti e agli obiettivi dell'AESD.
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Attuazione di progetti (Art. 18 Decisione (UE) 2016/2382) — Testo vigente | Portale Normativo