Art. 17

Contributi volontari

In vigore dal 21 dic 2016
Contributi volontari 1.   Per finanziare attività specifiche, l'AESD può ricevere e gestire contributi volontari degli Stati membri e degli istituti o altri donatori. L'AESD assegna a tali contributi una destinazione specifica. 2.   Accordi tecnici relativi ai contributi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dal capo.
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