Art. 17
Contributi volontari
In vigore dal 21 dic 2016
Contributi volontari
1. Per finanziare attività specifiche, l'AESD può ricevere e gestire contributi volontari degli Stati membri e degli istituti o altri donatori. L'AESD assegna a tali contributi una destinazione specifica.
2. Accordi tecnici relativi ai contributi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dal capo.
Storico versioni
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