Art. 2

In vigore dal 12 dic 2016
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'articolo 465 dell'accordo, in relazione al parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata si basa sul progetto di decisione di tale comitato di cui all', paragrafo 1.
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