Art. 1
In vigore dal 12 dic 2016
1. La posizione che che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'articolo 465 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione europea.
Storico versioni
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