Art. 3
In vigore dal 2 dic 2016
Gli Stati membri interessati devono garantire che:
a)
le zone di sorveglianza istituite dalle loro autorità competenti in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le zone elencate come zone di sorveglianza nella parte B dell'allegato della presente decisione;
b)
le misure da applicarsi nelle zone di sorveglianza, come stabilito all'articolo 31, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute perlomeno fino alle date fissate per le zone di sorveglianza indicate nella parte B dell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
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