Art. 1
In vigore dal 2 dic 2016
La presente decisione stabilisce a livello di Unione le zone di protezione e sorveglianza che devono essere istituite dagli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione («gli Stati membri interessati») in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria causata dal virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame o nei volatili in cattività in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE nonché la durata delle misure da applicarsi in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE.
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