Art. 3
In vigore dal 15 nov 2016
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di cui all', paragrafo 2, è pari a 4 362 200 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'AIEA. L'accordo prevede che l'AIEA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in misura corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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