Art. 1
In vigore dal 15 nov 2016
1. Al fine di dare immediata attuazione pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione contribuisce all'istituzione e alla gestione sicura di una banca dell'uranio a basso arricchimento (LEU), posta sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare («AIEA» o «Agenzia»), intesa a ridurre i rischi crescenti di proliferazione occasionati dalla diffusione di tecnologie sensibili del ciclo del combustibile nucleare. L'Unione intraprende attività volte a sostenere tale banca LEU dell'AEIA, in forma di riserva di LEU, con gli obiettivi seguenti:
a)
permettere ai paesi di esercitare i diritti di cui godono ai sensi dell'articolo IV del TNP evitando al contempo i rischi di proliferazione; e
b)
fungere da meccanismo di ultima istanza per sostenere il mercato commerciale senza distorcerlo, qualora la scorta di LEU di uno Stato membro dell'AEIA sia interrotta e non possa essere rispristinata con mezzi commerciali e detto Stato membro dell'AEIA soddisfi i criteri di ammissibilità.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione contribuisce all'istituzione e alla gestione sicura della banca LEU, sotto il controllo dell'AIEA, tramite il finanziamento di attività connesse con la sicurezza, tra cui la protezione fisica, il trasporto, l'immagazzinamento in condizioni di sicurezza e contributi alla gestione sicura della banca LEU. Il progetto è realizzato a beneficio di tutti i paesi che hanno deciso di ricorrere all'energia nucleare per scopi pacifici.
Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.
Storico versioni
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