Art. 9
In vigore dal 11 nov 2016
1. L'Austria è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti di cui agli articoli da 5 a 8.
2. Gli importi degli aiuti da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (93).
4. L'Austria annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui agli articoli da 1 a 4, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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