Art. 9

In vigore dal 11 nov 2016
1.   L'Austria è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti di cui agli articoli da 5 a 8. 2.   Gli importi degli aiuti da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo. 3.   Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (93). 4.   L'Austria annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui agli articoli da 1 a 4, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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