Art. 11
In vigore dal 11 nov 2016
1. Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, l'Austria trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
l'importo complessivo (capitale e interessi sul recupero) che deve essere richiesto ai beneficiari;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.
2. L'Austria tiene informata la Commissione sullo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui agli articoli da 5 a 8. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e alle misure previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni
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