Art. 3

In vigore dal 4 nov 2016
I promotori di progetti privati sono tenuti al pagamento di diritti per il trattamento delle domande pari a un massimo di 250 EUR per progetto. Le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell', paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le associazioni costituite da dette autorità od organismi e le entità controllate da tali autorità od organismi (promotori di progetti pubblici) sono esenti dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande. I promotori di progetti privati sono del pari esenti dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande per quanto riguarda i progetti sostenuti da un'autorità pubblica di uno Stato membro al fine di perseguire priorità di investimento pubbliche. L'ordinatore responsabile può decidere, in casi eccezionali e motivati, che l'esenzione dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande si applichi anche a promotori di progetti privati. Le entrate provenienti dai diritti per il trattamento delle domande danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017.
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