Art. 2

In vigore dal 4 nov 2016
L'inclusione dei progetti nel PPIE è soggetta al rispetto dei seguenti criteri di ammissione: a) il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) ha un costo totale di almeno 5 000 000 di EUR; b) il progetto è attuato nella zona geografica di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/1017 e sostiene uno o più degli obiettivi e dei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento; c) il promotore è un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro e non è oggetto di procedure di insolvenza; d) il progetto è compatibile con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale dello Stato membro interessato e non comporta rischi a livello giuridico, di reputazione o di sicurezza nazionale per lo Stato membro o la Commissione; e) l'attuazione del progetto ha inizio o si prevede che abbia inizio entro tre anni dalla presentazione al PPIE; f) il progetto è chiaramente descritto nella domanda come progetto di investimento; le informazioni contenute nella domanda sono accurate e indicano l'importo dei finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto.
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Art. 2 Decisione (UE) 2016/1942 — Testo vigente | Portale Normativo