Art. 2
In vigore dal 28 ott 2016
Ai fini dell'articolo 20.22 dell'accordo, le modifiche dell'allegato 20-A dell'accordo, operate tramite le decisioni del comitato misto CETA, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.
Se si riceve un'opposizione nel quadro dell'esame delle indicazioni geografiche effettuato a norma dell'articolo 20.19, paragrafo 1 dell'accordo, e le parti interessate non riescono a pervenire ad un accordo, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Storico versioni
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