Art. 1

In vigore dal 28 ott 2016
1.   L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è applicato a titolo provvisorio dall'Unione, a norma dell'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione, e nel rispetto dei seguenti punti: a) solamente le seguenti disposizioni del capo 8 (Investimenti) si applicano a titolo provvisorio e solamente nella misura in cui sono interessati gli investimenti diretti esteri: — articoli da 8.1 a 8.8; — articolo 8.13; — articolo 8.15, eccetto il paragrafo 3; e, — articolo 8.16; b) le disposizioni seguenti del capitolo 13 dell'accordo (Servizi finanziari) non si applicano a titolo provvisorio nella misura in cui interessano gli investimenti di portafoglio, la protezione degli investimenti o la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra gli investitori e gli Stati: — articolo 13.2, aragrafi 3 e 4; — articolo 13.3 e articolo 13.4; — articolo 13.9, e — articolo 13.21; c) le disposizioni seguenti dell'accordo non si applicano a titolo provvisorio: — articolo 20.12; — articolo 27.3 e articolo 27.4, nella misura in cui tali articoli si applicano a procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro; — articolo 28.7, paragrafo 7; d) l'applicazione a titolo provvisorio dei capi 22, 23 e 3 dell'accordo rispetta la distribuzione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. 2.   Per determinare la data di applicazione a titolo provvisorio, il Consiglio stabilisce la data entro la quale deve essere trasmessa al Canada la notifica di cui all'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo. 3.   La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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