Art. 3

In vigore dal 28 ott 2016
1.   Gli Stati membri interessati vietano la spedizione di cervidi vivi provenienti dalle zone indicate nell'allegato. 2.   In deroga al paragrafo 1, la spedizione di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata dalle zone della Svezia indicate nell'allegato verso il resto della Svezia o la Finlandia è consentito a condizione che l'autorità competente di destinazione abbia fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento. 3.   In deroga al paragrafo 1, è consentita la spedizione di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata dalle zone della Finlandia indicate nell'allegato verso la Svezia. È inoltre consentita la spedizione di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata dalle zone della Finlandia indicate nell'allegato verso il resto della Finlandia, a condizione che l'autorità competente della Finlandia abbiafornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento. 4.   In deroga al paragrafo 1, è consentita la spedizione di cervidi vivi dalle zone indicate nell'allegato verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Norvegia abbia fornito un'approvazione scritta preventiva..
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