Art. 2

In vigore dal 28 ott 2016
1.   Lo spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione è vietato. 2.   In deroga al paragrafo 1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi: a) gli spostamenti di renne vive per il pascolo stagionale dalla Norvegia alle zone della Svezia indicate nell'allegato o il ritorno alle zone della Svezia indicate nell'allegato dopo il pascolo stagionale in Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta di tale spostamento; b) gli spostamenti di renne vive per il pascolo stagionale dalla Norvegia verso le zone della Finlandia indicate nell'allegato; c) gli spostamenti di renne vive della Finlandia che hanno pascolato in Norvegia nell'area situata tra la frontiera fra Norvegia e Finlandia e la recinzione per le renne fra tali Stati e tornano in Finlandia; d) gli spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia alla Svezia o alla Finlandia ai fini della macellazione immediata, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento; e) gli spostamenti di renne dalla Norvegia verso le zone della Svezia indicate nell'allegato per manifestazioni sportive o culturali, o dopo tali manifestazioni, a condizione che l'autorità competente svedese fornisca un'approvazione scritta preventiva dello spostamento di ogni partita; f) il transito di cervidi vivi dalla Norvegia attraverso la Svezia o la Finlandia e verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di transito abbia abbia fornito un'approvazione scritta preventiva.
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Art. 2 Decisione (UE) 2016/1918 — Testo vigente | Portale Normativo