Art. 2

In vigore dal 10 ott 2016
1.   Qualora la Commissione riceva una richiesta concernente l'applicabilità dell'articolo 34 e il mercato è considerato liberamente accessibile in conformità all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte A dell'allegato II della presente decisione. Qualora la Commissione riceva una richiesta concernente l'applicabilità dell'articolo 34 e il mercato non può essere considerato liberamente accessibile a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte B dell'allegato II della presente decisione. 2.   Qualora i termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE siano prolungati in conformità al paragrafo 1, quarto comma, dell'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte A dell'allegato III della presente decisione. 3.   Qualora i termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE siano sospesi in conformità al paragrafo 2 dell'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte B dell'allegato III della presente decisione. La Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte C dell'allegato III della presente decisione al termine della sospensione. 4.   Qualora la richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE sia ritirata dal richiedente, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte D dell'allegato III della presente decisione. 5.   Qualora gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una determinata attività e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività non siano più soggetti alla direttiva 2014/25/UE, poiché la Commissione non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui all'allegato IV della presente decisione. 6.   Le informazioni previste negli avvisi di cui agli allegati II, III e IV possono essere modificate e completate ove necessario, ad esempio nei casi in cui una richiesta precedentemente presentata è stata notevolmente modificata in conformità all'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE. 7.   Gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:1804:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo