Art. 1

In vigore dal 10 ott 2016
1.   Le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE presentate in conformità all'articolo 35 di tale direttiva («richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34») contengono almeno le informazioni di cui all'allegato I della presente decisione e seguono la struttura di detto allegato 2.   Qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione abbia adottato una posizione motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, tale posizione deve accompagnare la richiesta. 3.   Fatte salve le particolari circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, quarto comma e qualora l'uso generalizzato di mezzi elettronici di comunicazione sia rinviato a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, le richieste di cui al paragrafo 1 e le posizioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse utilizzando mezzi di comunicazione elettronici all'indirizzo di posta elettronica indicato a tal fine sul sito web della Commissione e comunicate agli Stati membri. 4.   Qualora una richiesta di cui al paragrafo 1 o una posizione di cui al paragrafo 2 sia trasmessa utilizzando mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, o all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, essa deve essere trasmessa in triplice copia per posta o altro mezzo idoneo all'indirizzo della Commissione pubblicato sul suo sito web e comunicata agli Stati membri.
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