Art. 3

In vigore dal 5 ott 2016
1.   Gli Stati membri si adoperano per adottare le misure necessarie al fine di procedere al deposito degli strumenti di ratifica simultaneamente all'Unione o successivamente non appena possibile. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni riguardo alla ratifica dell'accordo di Parigi o, a seconda dei casi, della probabile data di espletamento delle procedure necessarie.
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Art. 3 Decisione (UE) 2016/1841 — Testo vigente | Portale Normativo