Art. 2

In vigore dal 5 ott 2016
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di ratifica presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, unitamentealla dichiarazione relativa alle competenze.
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