Art. 2
In vigore dal 29 set 2016
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dal medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1880:oj#art-2